Domenica 17 luglio è in programma uno sciopero aereo e l’Unione dei Consumatori ha diffuso un comunicato stampa rendendo note le modalità per verificare i voli garantiti e spiegando come chiedere eventualmente il rimborso. Gli aeroporti italiani, nel pieno dell’estate, vivono in uno stato di confusione. Nello specifico il 17 luglio dalle 14 alle 18 le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica hanno indetto 4 scioperi a livello nazionale. Sono fissati anche scioperi locali a Milano, Padova, Roma, Bologna, Napoli, Brindisi, Perugia, Lamezia Terme, Pescara, Torino e Ciampino. Coinvolte le compagnie aeree Ryanair, Volotea e EasyJet. L’Enac ha diffuso sul proprio sito web l’elenco dei voli garantiti.

Manlio Arnone, presidente dell’Unione dei Consumatori, comunica quali sono i diritti del passeggero e le modalità per avere un rimborso. “In caso di volo cancellato per sciopero il passeggero ha diritto all’assistenza a terra, al rimborso spese per i pasti consumati in aeroporto, alla riprotezione del volo o alla soluzione sostitutiva di trasporto – afferma Arnone -. E anche il rimborso del biglietto aereo che fino a poco tempo fa veniva negato. La comunicazione dello sciopero da parte della compagnia dev’essere tempestiva. Se avviene oltre 14 giorni prima della data, la compagnia può non riproteggere il volo, ma deve comunque effettuare il rimborso biglietto aereo per sciopero. Se la comunicazione del volo cancellato avviene in aeroporto o in prossimità della partenza, si ha diritto o al rimborso del biglietto o alla riprotezione del volo. In quest’ultimo caso il passeggero può provvedere anche ad acquistare un biglietto da una compagnia aerea alternativa che abbia un prezzo compatibile a quello del volo annullato. Il vettore che ha mancato la promessa dovrà rimborsare sia il biglietto nuovo, sia il biglietto vecchio“.

Tuttavia nella Carta dei diritti del passeggero delle compagnie aeree spesso non è compresa la possibilità di ottenerlo. “Si tratta dell’ennesimo tentativo delle compagnie aeree di far desistere i turisti dal pretendere i loro diritti – spiega il presidente dell’Unione dei Consumatori -. Una sentenza del tribunale di Palermo ha stabilito, in modo chiaro e inequivocabile, che lo sciopero non è un motivo valido per l’annullamento del volo. Si applica dunque il regolamento UE 261 del 2004 previsto per tutti i disservizi: overbooking; negato imbarco; cancellazione o ritardi prolungati dei voli; perdita, consegna ritardata o danneggiamento dei bagagli“.

L’Unione dei Consumatori comunica che per ottenere il rimborso delle varie spese sostenute in aeroporto e per il trasporto bisogna conservare scontrini, ricevute, biglietto e prova del check-in effettuato. Inoltra bisogna farsi mettere per iscritto dalla compagnia il motivo del ritardo o dell’annullamento del volo. È possibile contattare la compagnia aerea tramite call center o sito web per avere il rimborso ma ottenerlo non è sempre facile. “La maggior parte delle volte gli operatori non rispondono ai reclami, negano il risarcimento per sciopero, rispondono in maniera automatica e standardizzata e fanno pagare cifre esorbitanti per l’assistenza telefonica – continua il presidente -. Tutto ciò non avviene se a parlare sono direttamente gli avvocati specializzati in materia. Per questo noi dell’Unione dei Consumatori assistiamo gratuitamente i passeggeri che hanno visto l’annullamento del loro volo, fino all’ottenimento dei rimborsi che spettano loro per diritto“.